Noleggio Ultimo Atto

Noleggio Ultimo Atto

Con questo numero, concludiamo la disamina del noleggio occasionale, che è stato attuato definitivamente. Lo scorso 26 febbraio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato, infatti, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze e col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15/04/2013, avente ad oggetto le modalità di comunicazione telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale. La misura permette di dare piena attuazione all’articolo 49-bis “noleggio occasionale” del Codice della nautica, introdotto con il DL n.1/2012 (Cresci Italia). L’obiettivo della norma era quello di sviluppare il noleggio offrendo un’opportunità di rilancio al settore, incentivando al contempo l’emersione con un regime fiscale agevolato. In particolare, si puntava ad intercettare l’ampia fascia di domanda proveniente da soggetti disposti a utilizzare occasionalmente un’unità da diporto ma non in condizione di acquistarla, dovendo sostenere anche i relativi costi di esercizio. A parere dello scrivente, la soddisfazione dal punto di vista economico, dettata dalla definitiva attuazione del noleggio occasionale, è motivata dal fatto che gli armatori utilizzeranno le provviste rinvenienti dai noleggi occasionali esclusivamente “sulla barca”, o in attività cantieristiche (rifacimento carena, lavori di manutenzione, etc.), o assolvendo regolarmente ai pagamenti degli ormeggi annuali. Serviranno, insomma, per l’abbattimento dei costi di gestione delle unità da diporto che, tra i tanti, minano la ripresa del settore nautico in Sardegna. Questa soddisfazione si scontra, però, con la doverosa critica di come l’esigenza di liberalizzazione che ha spinto il legislatore a prescindere dai titoli professionali si sarebbe potuta assecondare in altro modo. In tal modo, infatti, consentendo alle persone fisiche di noleggiare in via “agevolata” le unità da diporto, sono discriminate le società di charter, alle quali, invece, le norme sul decreto titoli e sulla sicurezza della navigazione si applicano. E’ sorto, pertanto, un nuovo caso di applicazione normativa difforme a fattispecie pressoché identiche!!! Il decreto al suo interno contiene il nuovo prospetto di comunicazione obbligatoria che dovrà essere inviato dalle persone fisiche, o dall’utilizzatore in leasing, che effettuano attività di noleggio in forma occasionale. Il modello da inviare sarà quindi unico, e dovrà essere inviato - preventivamente all’inizio di ogni attività di noleggio occasionale - oltre che all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto, anche all’Inps e all’Inail nei casi in cui il noleggio dia luogo a prestazioni di lavoro accessorio (skipper, assistenti, mozzi, etc.), con le seguenti modalità: - il modello da inviare al Fisco, oltre a fornire una scelta più ampia tra i formati elettronici (pdf, gif, tiff o jpg), dovrà essere allegato, invece, a un messaggio di posta elettronica da inoltrare alla casella della direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it;
- per le comunicazioni alle Capitanerie di Porto il decreto prevede che i soggetti obbligati devono compilare e sottoscrivere il modello in formato pdf che è disponibile sul sito istituzionale delle Capitanerie e inviarlo per posta elettronica alla Capitaneria competente per territorio; - nel caso in cui il noleggio occasionale dia luogo a una prestazione di lavoro accessorio, la comunicazione dovrà essere inviata anche all’Inps e all’Inail secondo le regole già in uso per le comunicazioni preventive per l’inizio di attività di lavoro occasionale accessorio. In questo caso la comunicazione dovrà indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare persona fisica o dell’utilizzatore in leasing dell’unità da diporto messa a noleggio. Inoltre, con i dati identificativi dell’unità da diporto dovranno essere comunicati anche quelli del soggetto che presta lavoro occasionale, il tipo di attività lavorativa svolta e le date di inizio e fine del lavoro. Una copia della comunicazione, accompagnata dalle ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici dell’Agenzia delle entrate e della Capitaneria (e se del caso di Inps e Inail), nonché da una copia del contratto di noleggio occasionale, dovranno essere tenute a bordo dell’unità da diporto e messe a disposizione in caso di controlli.