Noleggio Occasionale
Iniziamo, con questo numero, una serie di contributi dedicati al nuovo istituto del Noleggio occasionale. Il cosiddetto “Decreto liberalizzazioni”, convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, al Capo III, con rubrica “Misure per la portualità e l’autotrasporto e l’agricoltura”, introduce diversi provvedimenti di modifica e integrazione per il comparto nautico. Tra le novità, merita un approfondito esame, l’articolo 59-ter, rubricato “Semplificazione nella navigazione da diporto”, introdotto per l’appunto in sede di conversione. Tale norma introduce nel D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (il c.d. Codice della nautica da diporto, d’ora in avanti il “Codice”), nel capo II del titolo III (dedicato al “Noleggio”), dopo l’articolo 49, un nuovo articolo, l’art. 49-bis, rubricato “Noleggio occasionale”. Al comma 1 di tale articolo il legislatore indica i soggetti legittimati all’esercizio del noleggio occasionale, e precisamente il “titolare persona fisica”, ovvero “l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”. Colpisce, immediatamente, l’utilizzo in senso atecnico, da parte del legislatore, della dicitura “titolare persona fisica”, che nel linguaggio comune s’identifica col proprietario persona fisica, mentre, giuridicamente, deve identificarsi con qualsiasi soggetto legittimo di un rapporto giuridico, non semplicemente col proprietario. Perché il legislatore non ha utilizzato la parola “proprietario”? (continua sul giornale).
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