I Conti in Tasca
Continuiamo la disamina del Contratto collettivo nazionale per i marittimi, iniziata all’interno dello scorso numero soffermandoci, anzitutto, sulle Retribuzioni. Il minimo contrattuale mensile e le altre voci retributive spettanti ai marittimi secondo il grado, le qualifiche ed i livelli di inquadramento, sono indicate al lordo di ogni trattenuta di legge, nella tabella “Minimo contrattuale”. Esse saranno corrisposte al massimo entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza. La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo della paga mensile. In considerazione delle peculiari esigenze della navigazione e del di-sagio derivante dal servizio a bor-do, viene attribuita un’indennità di navigazione giornaliera. Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili in caso di sosta in porto, tale limite è elevato a 120 ore mensili in caso di navigazione. Il vitto è a carico dell’armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità (continua sul giornale).
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