Pesca col Drone... facciamo chiarezza!
Sono ormai alcuni anni che la tecnologia è entrata anche nel mondo della pesca sportiva in mare e non solo nelle discipline d'altura.
E' comune su un'imbarcazione di un appassionato di pesca il trovare un ecoscandaglio, altrettanto comune un mulinello elettrico e sempre più spesso gps per il posizionamento e, a volte, radar per la navigazione.
Ma da alcuni tempi sta spopolando la pesca col ''drone'', cioè l'utilizzo di un drone o quadricottero commerciale (Uas) per posizionare il terminale da pesca lontano dalla battigia, sino ad alcune centinaia di metri.
Da tempo si dibatte sull'etica dello strumento e dell'uso a volte sconsiderato che se ne fa, in merito a numero di catture.
In molti si sono prodigati a denigrare il sistema ritenendolo poco etico e poco sportivo, mentre un pubblico sempre maggiore di estimatori del sistema si è fatto largo nella schiera di pescasportivi in mare, con avvistamenti di droni sempre più frequenti sui litorali della penisola.
A risolvere il problema ed a mettere un punto alle tante chiacchiere di estimatori e denigratori , c'è come sempre la Legge.
E' pubblico e consultabile a tutti il ''Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (Testo rilevante ai fini del SEE.) ''
Nella fattispecie ciò che interessa a noi è la possibilità di poter usare un mezzo così tecnologico e così regolamentato, per la pesca sportiva.
Nell'articolo 4, relativo alla ''categoria aperta'', cioè all'uso di droni (Uas) per scopi ludici (max 250 g di peso complessivo), quindi senza patentino, senza assicurazione e senza comunicazione all'Enav (Ente di controllo aeronautico italiano) , vi è riportato una serie di limitazioni tra le quali alla lettera f: ''durante il volo l'aeromobile senza equipaggio non può trasportare merci pericolose, e non lasciare cadere nessun materiale.''
Ma c'e' di più, anche nella categoria ''specific'', cioè la categoria per cui si possono compiere mansioni specifiche col drone (Uas), si è tenuti, oltre a una serie di adempimenti (patentino, assicurazione e registrazione del pilota ad apposito registro) a richiedere all'autorità competente italiana (Enav) apposita autorizzazione specificando modalità operative .
Insomma dal regolamento attualmente in vigore in italia è evidente che la ''pesca col drone ''non è una attività a cui poter accedere facilmente, anzi, risulta soggetta a una serie di adempimenti e a una richiesta autorizzativa a cui difficilmente seguirà una approvazione dell'Enav.
E' del tutto evidente che coloro che utilizzano tale metodo di pesca in maniera impropria potrebbero incappare nelle sanzioni previste dal codice della navigazione... e che sanzioni!
Un pilota non autorizzato rischia da 516,00 € di multa, all'arresto fino a 6 mesi, mentre per un operatore sprovvisto di ''assicurazione'' la multa va dai 56.000,00 ai 113.000,00 euro e in alcuni casi gravi è previsto arresto e detenzione da 3 a 6 anni.
Le sanzioni previste dal decreto (UE) 2019/947, sono state abbastanza attenuate rispetto alle precedenti, ma visto i rischi sulla sicurezza aerea e sopratutto sull'incolumità pubblica, sembrano commisurate ai danni provocati da eventuali contravventori, i quali per mero scopo ludico, potrebbero provocare veri disastri .
Insomma, la pericolosità della tecnologia è evidente e ampiamente normata, per cui ci sentiamo di sconsigliare l'uso, se non per l'amore per la vecchia e buona pesca di una volta, almeno per l'amore della propria libertà personale o della propria tasca, viste le sanzioni previste!
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